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D.Lvo 21/03/2005 n. 66
4. Nel caso in cui i1 complesso dei piani cui al paragrafo 1 non garantisca che, il numero degli impianti ivi individuati sia pari ad almeno il 10% di tutti gli impianti di distribuzione ubicati sulla rete stradale nel territorio nazionale e pari ad almeno il 15% di tutti gli impianti di distribuzione ubicati sulla rete autostradale nel territorio nazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive, richiede ai soggetti che hanno presentato un piano in cui una o entrambe le percentuali stabilite dal paragrafo 1 non sono state raggiunte di presentare un nuovo piano nel quale sia assicurato il raggiungimento delle predette percentuali. Il nuovo piano deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta.
5. Indipendentemente dal rispetto delle percentuali stabilite dal paragrafo 4, nel caso in cui il complesso dei piani di cui al paragrafo 1 non garantisca l’uniforme distribuzione degli impianti ivi individuati presso tutto il territorio nazionale, secondo i criteri indicati nella parte III, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive, richiede a tutti o ad alcuni dei soggetti che hanno presentato i piani di presentare un nuovo piano in cui tale uniforme distribuzione sia assicurata secondo le modalità stabilite nella richiesta. La richiesta può essere diretta anche ai soggetti che hanno presentato un piano nel quale le percentuali previste dal paragrafo 1 sono state raggiunte. Il nuovo piano deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di notifica del12 relativa richiesta.
6. Entro il 3 1 ottobre di ogni anno, a partire dall’anno 2005, le imprese di cui al paragrafo 1, in caso di modifica di quanto indicato nel piano, presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio l’aggiornamento del piano stesso. I1 Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all’atLicolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si pronuncia in merito alla approvazione di tali aggiornamenti con le modalità previste dai paragrafi precedenti. II. Informazioni da inserire nei singoli piani.
1. I piani di cui all’articolo 3 e di cui all’articolo 4 devono contenere, con riferimento a tutti gli impianti considerati nel piano, anche diversi dagli impianti di distribuzione del combustibile di cui all’articolo 3, comma 2, e di cui all’articolo 4, comma 2, le seguenti informazioni:
-soggetto referente del piano;
-soggetto/i titolare di ciascun impianto di distribuzione;
-indirizzo di ciascun impianto di distribuzione;
-marchio degli impianti di distribuzione;
-tipo (benzina / combustibile diesel) e grado dei combustibili (contenuto di zolfo pari a 50 mg/kg f contenuto di zolfo pari a 10 mgkg) commercializzati presso ciascun impianto di distribuzione;
-codice aziendale di ciascun impianto di distribuzione. III. Criteri di uniforme distribuzione degli impianti di distribuzione.
1. Presso ciascuna provincia in cui siano presenti uno o più comuni aventi una popolazione superiore a 150.000 abitanti e, a partire dal 1” gennaio 2006, presso ciascuna provincia, il numero degli impianti di distribuzione del combustibile di cui all’articolo 3, comma 2, e di cui all’articolo 4, comma 2, deve essere pari ad almeno il 2% di tutti gli impianti di distribuzione ubicati sulla rete stradale nel territorio provinciale.
2. Presso la rete autostradale deve essere assicurata la presenza di almeno un impianto di distribuzione del combustibile di cui all’articolo 3, comma 2, e di cui all’articolo 4, comma 2, ogni 300 Km della rete. ALLEGATO IV Numero di campioni annuo su cui si effettuano gli accertamenti sulla conformità dei combustibili (previsto dall‘articolo 8, comma 2, dall’articolo 10, comma 3)
1. Gli uffici dell’ Agenzia delle dogane effettuano presso i depositi fiscali gli accertamenti di cui all’articolo 8, comma 1, su un numero annuo complessivo di campioni di benzina pari ad almeno 200 e di combustibile diesel pari ad almeno 200.
2. Per il primo anno di applicazione del presente decreto il numero di accertamenti da effettuare é pari a 16 volte il numero dei mesi interi intercorrenti tra la data di entrata in vigore del decreto e la fine dell’anno. ALLEGATO V: A05D0066.pdf
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